Condizioni di Vendita Hardware

 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI HARDWARE E PRODOTTI ACCESSORI

 

Con riferimento all’ordine di cui sopra, il Cliente sottoscrive le presenti condizioni generali, alle quali tale fornitura deve ritenersi vincolata.

  1. Oggetto della fornitura - La fornitura ha per oggetto la vendita di hardware , software  e servizi e/o prodotti accessori.
  2. Modalità di consegna - La vendita si intende da effettuare, con prodotto imballato ancora da montare, franco magazzino del Fornitore; qualora accordi contrattuali diversi prevedessero la consegna presso il Cliente, questa si intende da effettuare a livello strada. Qualora l’hardware dovesse essere dotato di elementi accessori (quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, stampanti, video, dispositivi, ecc.) non disponibili al momento in cui il Fornitore farà la consegna, è facoltà del Fornitore di effettuare forniture parziali, e/o consegnare la macchina priva degli stessi,. In entrambe le ipotesi la fornitura, secondo le suddette modalità, costituirà consegna, per cui ciò non darà diritto al Cliente di sospendere o ridurre, anche parzialmente, il pagamento. In caso di forniture parziali, l’obbligo di pagamento del Cliente sarà limitato al corrispettivo delle parti effettivamente consegnate.
  3. Prezzo della fornitura - I prezzi contenuti nell’offerta del Fornitore saranno garantiti dallo stesso unicamente per il periodo indicato nella stessa. I prezzi indicati devono intendersi al netto di imposte e tasse, le quali verranno aggiunte al prezzo indicato.
  4. Trasferimento della proprietà e riservato dominio - In caso di fornitura in acquisto con pagamento, anche parziale, oltre la data di consegna, la proprietà dell’elaboratore è riservata al Fornitore fino all’intero pagamento del prezzo di acquisto, dell’IVA e di eventuali oneri di rateizzazione.

Nel caso di mancato pagamento nei termini pattuiti, anche di una sola rata, il compratore decadrà dal beneficio del termine per le rate successive ed avrà l’obbligo di restituire, con spese a suo carico, l’oggetto della compravendita e di risarcire i danni subiti dal Fornitore; le somme pagate s’intendono comunque acquisite dal Fornitore a titolo d’indennità.

  1. Garanzie per il fornitore - Nel caso di vendita con pagamento, anche parziale, oltre la data di consegna, il Cliente ha l’obbligo di conservare il bene, a suo rischio e con la massima cura, fino al momento in cui si verificherà il trasferimento della proprietà, ai sensi del precedente punto; il Fornitore, fino a tale momento, avrà diritto di accesso per accertare lo stato di conservazione del bene. Il Cliente, fino alla cessazione del riservato dominio a favore del Fornitore, non potrà alienare, concedere in uso o locazione, costituire in pegno o garanzia, nonché asportare il bene, senza il benestare scritto del Fornitore e dovrà inoltre segnalare immediatamente ogni atto di sequestro, pignoramento o istanze di terzi che colpissero il bene.
  2. Garanzia a favore del Cliente - Il Fornitore garantisce i prodotti al Cliente, nei limiti e alle medesime condizioni di garanzia previste dal Produttore, per il periodo riportato nell’ Offerta o, in assenza di indicazioni nell’Offerta, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna. Il servizio di garanzia sarà effettuato presso il laboratorio del Fornitore o a cura del Produttore presso le strutture dallo stesso stabilite.
  3. Smaltimento apparecchiature elettroniche dismesse - Nel caso in cui il cliente acquistasse una apparecchiatura elettronica e volesse dismetterne una di ugual genere e natura, potrà consegnarla presso una delle Unità produttive di Zucchetti Informatica che provvederà al ritiro e al relativo smaltimento secondo le modalità previste dal Decreto 8 marzo 2010, n. 65.
  4. Installazione dell’hardware - Il Cliente predisporrà a propria cura e spese gli elaboratori, i locali e gli impianti elettrici e telefonici secondo le norme tecniche stabilite dal Fornitore. L'installazione non potrà essere effettuata prima che i locali siano stati resi conformi alle norme di installazione sopra richiamate e non sia pervenuta al Fornitore dichiarazione scritta in tal senso. Il Cliente dovrà indicare al Fornitore l’esatta posizione, in conformità alle sopracitate norme di installazione, in cui dovranno essere posizionate le apparecchiature. Il Cliente sarà il solo ed unico responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi, a persone o a cose, in conseguenza dell’installazione stessa.

SEZ. B - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IN LICENZA D’USO DEI PROGRAMMI

Con riferimento all’ordine di cui sopra relativo all’installazione di software , il Cliente sottoscrive le presenti condizioni generali a cui tale fornitura deve ritenersi vincolata.

  1. Modalità di consegna. La consegna potrà essere anche frazionata e si considererà avvenuta con la consegna, al Cliente, dei supporti contenenti i programmi stessi o con la consegna di credenziali di attivazione. Il Fornitore ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di prevedere altre modalità per la consegna dei programmi, alternative a quelle qui previste, tra le quali si cita – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – il download dal sito internet del Fornitore. Nel caso specifico qui citato la consegna si considererà avvenuta con comunicazione al Cliente della messa a disposizione, sul sito del Fornitore, del software ordinato e/o con la consegna delle credenziali per il download dello stesso.
  2. Norme di installazione del software. Il Cliente predisporrà a propria cura e spese gli elaboratori, i terminali, i locali e gli impianti elettrici, secondo le norme tecniche stabilite dal Fornitore.
  3. Limiti della licenza d’uso - I programmi vengono forniti in licenza d’uso, non esclusiva il cui utilizzo è limitato dalle condizioni del Produttore, per l’elaborazione dei dati inerenti la gestione dell’azienda del Cliente.
  4. Proprietà dei programmi - I programmi sono forniti in licenza d’uso e restano di esclusiva proprietà del Produttore del software.
  5. Penalità - Per ogni trasgressione di cui al punto 11, il Cliente dovrà pagare, agli effetti dell’art. 1382 cod. civ., una penale pari a 100 (cento) volte il valore della procedura al prezzo di listino in vigore al momento della trasgressione; tali prezzi comunque non saranno mai inferiori a quelli allegati ai presente contratto e sempre salvo, comunque, il risarcimento di ulteriori danni.

SEZ. C – CONDIZIONI COMUNI AI CONTRATTI DI FORNITURA

Con riferimento agli ordini di cui alle precedenti sezioni, il Cliente sottoscrive altresì le presenti condizioni comuni ai contratti di fornitura.

  1. Interventi per attività tecnico/professionali, consegna, installazione ed addestramento del personale - L'ordine al quale le presenti condizioni sono allegate s’intende sempre salvo approvazione del Fornitore al quale è insindacabilmente riservata l'accettazione dell'ordine medesimo. I termini stabiliti per la consegna delle forniture, per l’installazione del software e per l’addestramento del personale, e per lo svolgimento delle attività tecnico professionali sono indicativi e non vincolanti per il Fornitore e non essenziali per il Cliente. Le attività richieste, salvo diversi accordi scritti, prevederanno il pagamento di uno specifico corrispettivo e potranno essere effettuati dal Fornitore anche mediante affidamento dei servizi a soggetti terzi rispetto al Fornitore ed al Produttore, fermo restando che l’unica controparte del Cliente resterà il Fornitore. Ad eccezione di differenti accordi stipulati in forma scritta con il Fornitore, eventuali interventi di incaricati del Fornitore o di terzi soggetti, di qualsiasi natura, (di cui a titolo esplicativo, ma non limitativo, si elenca l’installazione) non saranno compresi nel prezzo di fornitura e pertanto, se richiesti, verranno addebitati a parte mediante fatturazione a consuntivo. Le ore dedicate per lo svolgimento del servizio, sia presso il Fornitore sia presso il Cliente (considerando in questo caso anche le ore di viaggio), verranno addebitate alla tariffa oraria del Fornitore in vigore al momento delle prestazioni. Saranno quindi, altresì, addebitati e fatturati al Cliente i costi di trasferta sostenuti dal Fornitore in dipendenza dei singoli interventi effettuati; nello specifico, costituiranno spese di trasferta tutte le spese sostenute ed analiticamente documentate (es. treno, parcheggio, autostrada, ecc.); tali importi dovranno essere pagati dal Cliente nel termine stabilito nell’Offerta. In caso di trasferta a mezzo autovettura aziendale il Fornitore addebiterà un importo, indicato in offerta, per ogni Km percorso per raggiungere la sede del Cliente presso la quale dovrà essere erogata l’attività. Il Fornitore si impegna, nel limite del possibile, a intervenire tempestivamente e fattivamente, in ottemperanza agli obblighi assunti con il presente contratto, al fine di erogare al Cliente le attività richieste. Il personale tecnico potrà accedere ai locali in cui sono installate le macchine, le apparecchiature e i software forniti al Cliente al fine di effettuare le attività. Queste sono legate alla dotazione hardware e software dichiarata all'atto della sottoscrizione dell’Ordine. Eventuali variazioni della dotazione hardware e software dovranno essere comunicate per iscritto al Fornitore preventivamente ed a seguito delle stesse il Fornitore si riserva di recedere dal contratto od integrarlo opportunamente. Gli interventi già concordati potrebbero non aver luogo o subire ritardi qualora le condizioni risultassero non conformi alle norme e specifiche di installazione fornite dal Fornitore. Il Cliente si impegna a conservare la documentazione dei dispositivi hardware e dei prodotti software costituenti il proprio sistema informatico ed a metterla prontamente a disposizione dei tecnici incaricati dal Fornitore. In assenza di detta documentazione il Fornitore può esimersi dall'eseguire l'intervento, escludendo la propria responsabilità. Il Cliente dichiara esplicitamente di attenersi, nel richiedere le attività, ad una scrupolosa osservanza delle prestazioni oggetto delle stesse evitando di richiedere prestazioni diverse se non previo incarico specifico a tal fine. Il Cliente dovrà collaborare fattivamente con gli incaricati del Fornitore fornendo loro tutte le notizie e informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato. Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente al Fornitore, in caso di variazione, l’eventuale nuova ubicazione della propria sede ove si trovano le apparecchiature e/o i software per le quali verranno fornite le attività.

  2. Pagamento - Il pagamento, avverrà secondo quanto indicato nell’offerta.

Qualora il Cliente divenisse inadempiente nei confronti del Fornitore per pagamenti di qualsiasi natura, lo stesso dovrà corrispondere al Fornitore, fatto salvo l’eventuale risarcimento di ulteriori danni, gli interessi comprensivi anche di penali da conteggiarsi al tasso stabilito dal D.lgs. n. 231/02 e successive modifiche, per un importo non inferiore al minimo di € 52,00 (cinquantadue/00) per ogni somma pagata in ritardo, ciò fino all’integrale pagamento sia del debito sia degli interessi e penali qui stabiliti.

 Nel caso in cui, unitamente alla fornitura di elaboratori,  il Cliente richieda altresì la fornitura in licenza d’uso dei programmi, ogni eventuale acconto così come i versamenti successivi, verranno  prima imputati al pagamento della fornitura in licenza d’uso dei programmi e solo successivamente al saldo di questa a quanto dovuto per l’elaboratore. In tali casi il Fornitore ha la facoltà di sospendere immediatamente i servizi e/o le forniture ancora da eseguire relative al presente contratto o anche ad altri rapporti contrattuali.

  1. Autorizzazione del cliente al subappalto - Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore a subappaltare e/o sub affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle attività previste nelle precedenti sezioni e oggetto del presente contratto, fermo restando che le attività svolte per il Cliente sono da intendersi come realizzate dal Fornitore, rimanendo il Fornitore l’unico interlocutore con il Cliente per le attività subappaltate o sub affidate.
  2. Responsabilità – 17.1 Salvo i casi di dolo e colpa grave del Fornitore, resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che l’Utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, in relazione o dipendenza della presente convenzione, ivi compresi quelli derivanti dall’uso o dal mancato uso delle procedure e da errori delle stesse. Nel caso in cui non operi l’esclusione da responsabilità come sopra regolata e il Cliente proponga azione legale nei confronti del Fornitore per qualsiasi causa, compreso l’inadempimento contrattuale, in relazione alla fornitura oggetto della presente convenzione, il Cliente non potrà chiedere al Fornitore un risarcimento per un importo superiore al 10% (dieci percento) del corrispettivo effettivamente pagato dal Cliente. In caso di più eventi dannosi, il Fornitore o, in subordine, il Produttore risponderà globalmente, per tutti gli eventi per i quali il Cliente promuova azione legale nel limite massimo del 25% (venticinque percento) del corrispettivo effettivamente pagato dal Cliente. - 17.2 Il Cliente, al fine di adempiere agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornirà al Fornitore ogni informazione utile al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività oggetto di contratto. Il Cliente, in caso di lavoro non meramente intellettuale o di non mero trasporto di materiale, promuoverà il coordinamento in relazione alle attività affidate e consegnerà al fornitore il DUVRI, che le parti si obbligano ad attuare in tutte le sue parti. Per i rischi che il Cliente non segnalerà al Fornitore sarà responsabile dei danni che eventualmente occorreranno ai lavoratori nello svolgimento delle attività affidate. Il Cliente, in qualità di produttore dei rifiuti prodotti avrà la responsabilità nella rispettiva catalogazione, gestione e smaltimento.
  3. Rinvio alle disposizioni generali - Per quanto non è qui previsto si rinvia alla normativa in materia di diritti di autore e brevetti industriali.
  4. Natura integrativa - Le condizioni di cui al presente contratto fanno parte integrante del contratto di fornitura. Le norme qui contenute annullano e sostituiscono qualsiasi eventuale precedente contratto sottoscritto tra le parti, riguardante le forniture oggetto della presente regolamentazione sia qualunque altro rapporto contrattuale di fornitura in essere con il Cliente. I termini e le condizioni del presente  ordine prevalgono sulle eventuali condizioni difformi o supplementari, anche se successive al presente contratto, riportate negli ordini di acquisto che dovessero eventualmente essere trasmessi dal Cliente durante la vigenza del presente contratto. Né l’inizio delle prestazioni del Fornitore, né la consegna saranno ritenute o si intenderanno come accettazione dei termini del Cliente e delle condizioni supplementari o differenti di cui alla documentazione trasmessa dal Cliente stesso. Con la sottoscrizione del presente ordine il Cliente accetta  che i termini e condizioni di cui al presente contratto sostituiranno in tutta la loro interezza eventuali termini prestampati, nonché condizioni degli ordini di acquisto del Cliente e di tutti i documenti di ritorno del Fornitore, incluse, in via esemplificativa ma non esaustiva, conferme d’ordine e fatture.
  5. Foro competente - Per qualunque controversia dovesse sorgere in relazione alla fornitura qui regolamentata, sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro.
  6. Modello di organizzazione ex D.lgs. N. 231/2001, Codice etico, Sistema disciplinare e manleva - Il Cliente è a conoscenza che il FORNITORE ha adottato, o potrà adottare, ed attuare, a proprio insindacabile giudizio, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, e un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale, di conoscere e che dichiara di aver compreso.

Il Cliente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Cliente si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fornitore ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il Cliente acconsente all’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 del Fornitore, con un preavviso da parte della stessa di almeno 3 (tre) giorni “lavorativi”. Si precisa che i controlli del Fornitore saranno rispettosi sia della normativa giuslavoristica sia di legge sulla protezione dei dati personali. Il Cliente accetta che i suddetti controlli possano essere eseguiti dal Fornitore sia per mezzo di propri Operatori e/o addetti e/o funzioni aziendali e/o di terzi soggetti “specialisti” incaricati dal Fornitore stesso.

Il Cliente manleva il Fornitore fin d’ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione degli impegni assunti in base ai sopraccitati documenti da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora il CLIENTE, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel presente punto, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 da parte del CLIENTE o di suoi eventuali collaboratori, il Fornitore potrà risolvere il presente contratto (impregiudicato il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e/o patiendi) con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC per fatto e colpa del Cliente stesso. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione

  1. Divieti per il Cliente. Il Cliente, per il periodo nel quale è in essere la fornitura delle apparecchiature e/o del software, non potrà assumere, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, né associarsi con persone che sono state, siano o saranno soci, dipendenti o collaboratori della Zucchetti Informatica o di sue eventuali società collegate, partecipate o consociate o di società partecipate dalla società Zucchetti Group S.p.A. o di società in cui, Zucchetti Alessandro, Zucchetti Cristina o i loro coniugi o discendenti detengono o deterranno, direttamente o indirettamente, anche cumulativamente, la percentuale di capitale sociale più elevata, così pure dello Studio Zucchetti e suoi associati, dipendenti o collaboratori. Il divieto si applica anche se le citate persone, interrotto il rapporto con i suddetti soggetti, abbiano posto in essere altri rapporti lavorativi o associativi o di altra natura con altri soggetti per un periodo complessivo inferiore a 3 (tre) anni prima di esser contattati o prima di mettersi in contatto con il Cliente o con l’interposta persona.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui ai seguenti punti:

Alla sezione A: 2 - Modalità di consegna, 4 - Trasferimento della proprietà e riservato dominio, 5 - Garanzie per il Fornitore, 6. - Garanzia a favore del Cliente.

Alla sezione B: 11 - Limiti della licenza d’uso, 12 - Proprietà dei programmi, 13 - Penalità.

Alla sezione C: 14 - Interventi, consegna, installazione ed addestramento del personale, 15 - Pagamento, 16 -  Autorizzazione del cliente al subappalto, 17 - Responsabilità, 19 – Natura integrativa, 20 - Foro competente, 21 - Modello di organizzazione ex D.lgs. N. 231/2001, Codice etico, Sistema disciplinare e manleva e 22 -Divieti per il Cliente.


 

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